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Circolare numero 67 del 16-4-2004.htm

  
Dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera ai sensi dell’art. 17 della legge n. 856/86.  Regime assicurativo e previdenziale.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Aprile 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  67

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera ai sensi dell’art. 17 della legge n. 856/86.  Regime assicurativo e previdenziale.

 

SOMMARIO:

Estensione del regime assicurativo e previdenziale di cui alla Legge 26 luglio 1984, n.413, ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera.Si impartiscono, pertanto, le relative istruzioni applicative a modifica di quelle contenute nella precedente circolare n. 137/2002.

 

 

 

Premessa

 

Con la circolare n. 137 del 26 luglio 2002 sono state impartite le istruzioni per l’applicazione degli sgravi contributivi di cui all’art. 13 della legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000), in favore delle imprese che operano in attività date in appalto sulle navi da crociera, ai sensi della legge 5 dicembre 1986, n.856 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al punto 4.1 della citata circolare n. 137 si era stabilito che al personale che opera alle dipendenze dell’appaltatore non fosse applicabile il particolare regime assicurativo e previdenziale previsto dalla legge n. 413/84 per i lavoratori marittimi, stante il tenore letterale della disposizione recata dal secondo comma dell’art. 17 della legge n. 856/86, secondo cui  il personale predetto “…non fa parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall’art. 321 del codice della navigazione”.

Peraltro, essendo in corso degli approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, era stata fatta riserva di fornire ulteriori precisazioni in ordine al regime assicurativo del predetto personale.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla scorta del parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha ritenuto di propendere per l’applicabilità ai dipendenti delle imprese appaltatrici della disciplina prevista dalla legge n. 413/84, in quanto, le mansioni svolte da tali lavoratori assumono il carattere di attività marittima principale e che il regime dei rapporti di lavoro applicabile ai lavoratori stessi è quello disciplinato dallo specifico CCNL del settore crocieristico.

Pertanto, con la presente circolare vengono impartite le istruzioni necessarie per l’applicazione del regime ex lege n. 413/84 al personale dipendente delle imprese appaltatrici, operanti a bordo delle navi da crociera.

   

1) Dipendenti delle imprese appaltatrici assicurabili in regime di legge n. 413/84

 

A modifica delle istruzioni di cui al punto 4.1 della circolare n. 137/2002, sono assoggettabili alla disciplina recata dalla legge n. 413/84 i dipendenti delle imprese appaltatrici per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

 

a)      utilizzazione nell’ambito di appalti di servizi vari a bordo delle navi da crociera, debitamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 856/86;

b)      integrale applicazione del “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera del 21/12/99”, come integrato dai verbali di accordo del 19/6/2000 e del 12/7/2000 (v. al riguardo, p. 4.2 della circolare n. 137/2002).

 

Stante l’assoggettamento del predetto personale al regime assicurativo dei  lavoratori marittimi, si conferma la validità delle contribuzioni per malattia e maternità già corrisposte all’IPSEMA, come  disposto al punto 4.1 della predetta circolare n. 137/2002.

 

2) Adempimenti  a cura dei datori di lavoro

 

Le imprese appaltatrici dovranno provvedere alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità, riferita ad ogni singola matricola aziendale assegnata in relazione ad ogni appalto autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attestante l’applicazione del contratto collettivo di cui al punto 1) lett. b) e contenente  l’indicazione, per ogni lavoratore, dei dati anagrafici e dei periodi di imbarco.

 

3) Classificazione - codici di autorizzazione – modalità operative.                                                                                                                                                                                                 

Al fine di dare applicazione alle predette disposizioni, le Unità di Processo aziende con dipendenti provvederanno, all’atto della ricezione delle dichiarazioni di responsabilità di cui al punto 2), alla revisione dell’inquadramento nel settore Industria, con c.s.c. 1.15.02 e codice Istat secondol’attività svolta,delle posizioni contributive relative alle imprese appaltatrici di servizi vari a bordo delle navi da crociera, già classificate, in base alle disposizioni impartite al punto 7) della circ.137/2002, con csc 7.07.08 e codice Istat secondo l’attività oggetto dell’appalto.

Le variazioni, in base alle disposizioni dell’art.3, co. 8, della l. 335/1995, produrranno effetto anche per il pregresso, cioè dalla data di apertura di ciascuna posizione contributiva aziendale, in quanto il provvedimento di variazione interessa l’intero settore delle imprese che svolgono attività in regime di appalto sulle navi da crociera.

Restano ferme le disposizioni di cui al punto 7) della citata circolare n.137/2002 relative alle posizioni aziendali classificate con c.s.c. 7.07.09 e codice Istat 92.34.1 e riferite al personale di cui all’art.3 del D. Lgs. C.P.S 16 luglio 1947, n.708, assicurato ai fini previdenziali all’Enpals. 

Le posizioni aziendali oggetto della variazione di classificazione dal c.s.c. 7.07.08 al c.s.c. 1.15.02, continueranno ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “1X ” che assumerà, in tal caso, anche il significato di  “posizione relativa al personale delle imprese appaltatrici di servizi a bordo delle navi da crociera in regime di legge 413/1984 destinatario dello sgravio ex art.13 della legge n. 488/1999”

Per il conguaglio del suddetto sgravio contributivo le imprese appaltatrici continueranno ad operare secondo le istruzioni impartite al punto 7) della già citata circolare n.137/2002.  

 

 

                                                                                                           Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco